Cos’è il nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza? Lo schema legislativo del “Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza” è composto da 390 articoli ed è finalizzato ad attuare la legge delega numero 155 del 19 ottobre 2017. In collaborazione con il blog dell’Avvocato Gianluca De Micheli abbiamo dato uno sguardo ai principali riflessi in ambito penale alla luce della riforma del 2017.
Come sono cambiate le terminologie all’interno del nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza.
Per prima cosa, stando a quanto previsto dall’articolo 2, la legge delega numero 155 del 19 ottobre 2017 ha proposto una riforma dell’intera legislazione che disciplina il procedimento concorsuale, perché si proceda con la sostituzione della parola “fallito” e degli altri relativi termini. In particolare, ricorda l’Avv. Gianluca De Micheli, questi termini dovranno lasciare il posto all’espressione “liquidazione giudiziale” e alla frase “imprenditore in liquidazione giudiziale”.
Di conseguenza, la modifica andrà ad interessare anche la terminologia afferente tutti i protagonisti coinvolti nelle questioni della bancarotta. Il nuovo codice della crisi prevede che, in caso di bancarotta propria, l’accusato è l’imprenditore definito in liquidazione giudiziale. In caso di bancarotta impropria, invece, il soggetto attivo è l’amministratore, nella persona del direttore generale, del liquidatore o del sindaco, sempre nei confronti di società definite “in liquidazione giudiziale”.
Tuttavia, stando a quanto previsto dall’articolo 2, comma 1, lettera d) e all’articolo 121 del codice stesso, la disciplina sulla liquidazione giudiziale non potranno coinvolgere le cosiddette “imprese minori”, perché non riferibile alla situazione del fallimento (il “dissesto” non è più un sinonimo di “insolvenza”, e non coincide con la parola “fallimento”, alla quale subentra).
Le misure premiali penali, lo stato di allerta e la procedura di concordato.
L’articolo 25 del Codice della crisi d’impresa prevede quelle che, tecnicamente, sono definite misure premiali penali e fanno riferimento alla “causa di non punibilità del danno di speciale tenuità e la circostanza attenuante ad effetto speciale”. Lo stesso articolo 25 prevede anche le misure premiali “non penali”, che riguardano “gli interessi e le sanzioni fiscali”. Rispetto a queste misure già previste e presenti, il nuovo Codice della crisi d’impresa è rappresentata dalla “previsione di strumenti di allerta”. Queste disposizioni includono sia gli “obblighi di segnalazione” degli indizi di crisi da parte degli operatori accreditati, sia gli “obblighi organizzativi” a carico dell’imprenditore. L’obbligo dell’attivazione dello stato di allerta ha come obiettivo quello di rilevare, nel minor tempo possibile, la crisi di un’impresa, purché si adottino immediatamente tutti gli strumenti utili ad una sua regolazione o ad un suo superamento, leggiamo nel blog dell’Avvocato Gianluca De Micheli.
L’introduzione di una causa di non punibilità.
Lo stato di allerta non viene applicato alle grandi imprese, ai gruppi di imprese di dimensioni importanti, alle società con quotazioni in mercati regolamentati o note alla collettività. Nonostante questa limitazione, i gruppi di impresa particolarmente estesi, le società con quotazioni in mercati regolamentati o note tra il pubblico possono, comunque, fruire delle “misure premiali”, come previsto dall’articolo 25 del Codice della crisi d’impresa. In più, secondo la disciplina contenuta all’interno dell’articolo 24 del Codice della crisi d’impresa, se le società ed imprese in elenco si attivano con la giusta tempestività, potranno godere “della causa di non punibilità del danno di speciale tenuità”. Più precisamente, in riferimento alle procedure di allerta e di composizione assistita della crisi, la legge delega n. 155 del 2017 ha previsto, rispetto al tema della responsabilità penale, l’introduzione di una causa di non punibilità. Quest’ultima è applicabile per i casi di bancarotta semplice e per quei reati fallimentari che hanno avuto come conseguenze danni di “speciale tenuità”, e, dunque, soltanto nei casi in cui si siano rilevati “effetti depauperativi del patrimonio” di modesta entità e a basso impatto sui creditori.
Stato di crisi e stato di insolvenza.
Il nuovo Codice della crisi d’impresa chiarisce come lo stato di crisi includa anche lo stato di insolvenza, seppur non si tratti di concetti sovrapponibili. Infatti, mentre lo stato di crisi identifica una situazione generica, quello di insolvenza fa riferimento ad una situazione precisa e specifica. In più, lo stato di crisi può rappresentare una sorta di campanello di allarme che potrebbe generare l’insolvenza. Allora, il nuovo Codice della crisi d’impresa ha previsto che lo stato di crisi rappresenti il giusto requisito per attivare il concordato preventivo. Grazie a questo strumento, la bancarotta e l’insolvenza non sono più elementi imprescindibili: la procedura di concordato potrà essere attivata sia nello stato di crisi che in quello di insolvenza.
Continua a leggere sul blog dell’Avv. Gianluca De Micheli: quale disciplina per i gruppi d’impresa e quali obblighi per gli amministratori?
La disciplina in riferimento alla situazione penale dei gruppi di imprese si collega a quello che il Codice della crisi d’impresa definisce vantaggio compensativo. In particolare, l’articolo 2 alla lettera h definisce il gruppo di imprese come “l’insieme delle società, delle imprese e degli enti, escluso lo Stato, che ai sensi degli articoli 2497 e 2545-septies del codice civile sono sottoposti alla direzione e coordinamento di una società, di un ente o di una persona fisica, sulla base di un vincolo partecipativo o di un contratto; a tal fine si presume, salvo prova contraria, che: (a) l’attività di direzione e coordinamento di società sia esercitata dalla società o ente tenuto al consolidamento dei loro bilanci; (b) siano sottoposte alla direzione e coordinamento di una società o ente le società controllate, direttamente o indirettamente, o sottoposte a controllo congiunto, rispetto alla società o ente che esercita l’attività di direzione e coordinamento”. Così, stando all’articolo all’articolo 290 del Codice della crisi d’impresa, qualora il danno provenga da un gruppo di imprese, diventa necessario valutare “gli eventuali vantaggi compensativi” che i membri appartenenti al gruppo potrebbero ottenere.
In più, il Codice della crisi d’impresa apporta modifiche agli obblighi degli amministratori, degli organi di controllo societari, in merito alla segnalazione dello stato di crisi, e delle motivazioni relative ad una “causa di esonero della responsabilità solidale”. Più precisamente, il Codice della crisi d’impresa, all’articolo 374, comma 2, obbliga l’imprenditore a realizzare una struttura organizzativa, amministrativa e contabile tali da far comprendere immediatamente l’esistenza di una situazione di crisi. Lo stesso deve subito mettere a punto tutte quelle misure utili per il superamento della crisi e il recupero dell’impresa. Inoltre, l’articolo 14 del Codice della crisi dell’impresa impone un obbligo di segnalazione da parte degli organi di controllo societari, perché questi portino avanti un’operazione di monitoraggio costante, attuando le giuste iniziative e segnalando l’eventuale inizio di una crisi.
Gli articoli 324 e 342 del nuovo Codice della crisi d’impresa.
L’articolo 324 del nuovo Codice della crisi di impresa si concentra sulle esenzioni dai reati di bancarotta. Quest’ultima disposizione fa riferimento ad “una serie di pagamenti e operazioni, effettuati in esecuzione di uno degli strumenti concordati della crisi d’impresa, che sono <<esenti>> dall’applicazione delle figure criminose fallimentari, segnatamente la bancarotta preferenziale e la bancarotta semplice”. Questo articolo fa riferimento al “concordato preventivo, gli accordi di ristrutturazione dei debiti omologati, gli accordi in esecuzione del piano attestato, i pagamenti e le operazioni di finanziamento autorizzati dal giudice”. Ulteriore tema su cui si deve porre attenzione è, senza dubbio, quello concernente il delitto di falso in attestazioni e relazioni, soprattutto con riferimento ad eventuali fenomeni di abolitio criminis parziale. Inoltre, il nuovo codice della crisi d’impresa focalizza un’attenzione particolare verso l’articolo 342, in riferimento al delitto di falso in attestazioni e relazioni. In particolare, il professionista che trascura di trasmettere informazioni importanti o riferisce il falso va incontro ad una punizione. Questa figura prende il nome di “professionista attestatore”, che svolge una funzione doppia: dimostrare che i dati mostrati dal debitore sono veri e stimare la reale “fattibilità economica”, che caratterizza il piano approntato dal debitore stesso.
Gli articoli 344 e 345 del Codice della crisi d’impresa.
Attenzione particolare viene rivolta anche agli articoli 344 e 345, con riferimento ai delitti di falso nel procedimento della esdebitazione e di falso nelle attestazioni dei componenti dell’OCRI (Organismo di Composizione della Crisi d’Impresa). Mentre il primo comma dell’articolo 344 richiama “la procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento”, il secondo comma è particolarmente innovativo, poiché prevede la responsabilità penale per il “debitore incapiente”. Il terzo comma, poi, prevede importanti sanzioni per chi diffonde il falso sulla reale quantità del patrimonio del debitore. Invece, l’articolo 345 del Codice della crisi d’impresa prevede anche una nuova “figura incriminatrice”, che sanziona il “falso nelle attestazioni compiuto dal componente dell’organismo di composizione della crisi (OCRI)”. Specificamente, l’articolo 345 del Codice della crisi d’impresa “punisce il componente dell’organismo di composizione della crisi che renda dichiarazioni false sui dati aziendali del debitore che intenda presentare domanda di omologazione di accordi di ristrutturazione dei debiti o di apertura del concordato preventivo”.